Fringe benefit, figli a carico e utenze domestiche: tutti i chiarimenti dell’agenzia delle entrate
Per l’anno 2023 il “Decreto lavoro” ha nuovamente innalzato a 3.000 € la franchigia di esenzione dei cosiddetti “Fringe Benefit” (art.51 comma 3, TUIR) e a differenza dello scorso anno l’agevolazione spetta solo ai dipendenti con figli fiscalmente a carico. Gli stessi soggetti con figli a carico hanno altresì la possibilità di erogare o rimborsare, entro la soglia di fringe benefits, somme per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Fringe benefit: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nella circolare n. 23, pubblicata il 1° agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti questa disposizione, in particolare
Figli a carico:
- in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno;
- se entrambi i genitori sono titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilato, l’agevolazione è riconosciuta in misura intera (€3.000) a ciascun genitore, anche in presenza di un unico figlio;
- l’innalzamento non riguarda i dipendenti che non hanno figli a carico, per i quali resta ferma la soglia ordinaria di 258,23 euro; per tali lavoratori non sono agevolate le somme relative alle utenze domestiche.
Rimborso utenze domestiche:
- le somme pagate per le utenze devono riferirsi ai consumi del 2023 (da gennaio a dicembre) e, pertanto, il lavoratore non potrà chiedere il rimborso delle spese di competenza del 2022
- per “utenze domestiche” si devono intendere quelle relative ad immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.
Come accedere al beneficio:
- per beneficiare dell’innalzamento della soglia di esenzione è necessario che i dipendenti interessati dichiarino al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dei figli. Nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore, l’agevolazione non è applicabile;
- come ulteriore condizione per attuare la norma agevolativa, i datori di lavoro devono preventivamente informare le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), se presenti in azienda.
Fringe benefit: precisazioni sull’innalzamento della soglia a 3.000 €
Trattandosi di Fringe Benefits, è infine utile precisare che:
- il superamento della soglia (dei € 3.000 per chi ha figli a carico o dei €258,23 euro per chi non li ha) comporta la tassazione dell’intero importo e non solo dell’eccedenza;
- i fringe benefit previsti dall’articolo 51, comma 3, del TUIR possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam;
- la norma produce i suoi effetti anche in relazione all’imposta sostitutiva, prevista dall’art. 1, commi da 182 a 189, della Legge n. 208/2015, nell’ipotesi di premi di risultato monetari convertiti, in tutto o in parte, a scelta del lavoratore in beni e servizi di welfare.
Welfare e fringe benefit: il supporto operativo di Assolombarda Servizi
Se la tua azienda intende far fruire ai propri dipendenti di queste agevolazioni attraverso un piano di welfare aziendale, il team di Assolombarda Servizi può esserti di supporto, con la collaborazione multidisciplinare dei funzionari di Assolombarda, nel creare una soluzione tailor made, portando evidenti benefici tanto all’azienda (saving economico, sgravio attività amministrative, positivo employee branding) quanto al dipendente (saving economico, flessibilità). Un piano di welfare può infatti essere impostato per fruire delle attuali agevolazioni sui fringe benefits ed essere mantenuto anche negli anni successivi come sistema integrato di total reward aziendale.
È possibile leggere maggiori informazioni sui chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate al seguente link:
di riferimento
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