Fringe benefit: raddoppia il massimale per l’esenzione fiscale
Il Decreto Legge n. 104/2020 (c.d. “decreto agosto”) ha previsto che, per il solo anno 2020, il limite dei beni ceduti o dei servizi prestati dal datore di lavoro ai dipendenti, che non concorre a formare il reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, del Tuir, è elevato da 258,23 a 516,46 euro.
E’ importante verificare la soglia di esenzione con riferimento a tutti i benefit erogati al dipendente nel periodo d’imposta. Qualora tale valore complessivo sia superiore al limite di legge, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
I fringe benefit sono una parte secondaria della retribuzione, che molte aziende riconoscono ai propri dipendenti attraverso dei compensi in natura.
Il Team Welfare di Assolombarda Servizi è a disposizione per supportare le imprese nel cogliere questa opportunità, per progettare un nuovo piano di welfare aziendale e per sfruttare al meglio questo importante traino di fiscalità agevolata.
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