Smart working: molto di più di una nuova tipologia contrattuale
La Legge n. 81 del 22 maggio 2017, infatti specifica come il lavoro agile non sia una nuova tipologia contrattuale bensì una diversa modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante un accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa dei quali è responsabile il datore di lavoro per quanto concerne sicurezza e buon funzionamento.
La caratteristica fondamentale è che il lavoratore svolge la propria prestazione in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dai contratti collettivi.
Per attivare questa diversa modalità esecutiva del rapporto di lavoro è indispensabile definire un accordo tra datore e lavoratori. Per farlo senza il rischio di tralasciare punti essenziali, è importante essere accompagnati da chi conosce al meglio normativa e rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori connessi.
Il team integrato di Assolombarda e Assolombarda Servizi può supportare le imprese in questa definizione per garantire inoltre la legittimità degli interventi pensati dall’azienda rispetto alle normative in atto.
Partendo dall’analisi del contesto, possiamo sviluppare insieme le strategie e le regole operative per l’introduzione della nuova modalità lavorativa, individuando tecnologie e strumenti necessari, nella piena compliance normativa soprattutto con estrema attenzione alla salute e alla sicurezza dei lavoratori coinvolti.
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